Articolo 15.
(Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).

        1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «Art. 54. - 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale.

 

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        2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

        2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
        3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;

            c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».

        4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni».
        5. All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo». In sede di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che è conseguentemente soppressa.
        6. Le modalità di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.